La produzione e la commercializzazione dei substrati di coltivazione e degli ammendanti è disciplinata dalla normativa per i fertilizzanti, decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 (D.lgs. 75/10). La norma prevede per i substrati di coltivazione due tipi di prodotto (allegato 4): il substrato di coltivazione base e il misto, per i quali vengono esplicitate le materie prime utilizzabili, i requisiti chimico-fisici definiti in termini di pH, conducibilità elettrica, carbonio organico e densità apparente.
In particolare si sottolinea la modifica delle componenti per l'ammendante vegetale semplice non compostato, con l'inserimento della fibra di cocco e la modifica del range di pH, quando fibra di legno e fibra e midollo di cocco sono utilizzati per la produzione di substrati di coltivazione, che diventa tra 5 e 8,5;
2021:
Normativa di riferimento:
Regolamento 2019/515 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro (che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008)
La libera circolazione dei prodotti fertilizzanti rispondenti a norme nazionali varate dai singoli Paesi Membri è garantita nel mercato interno italiano tramite l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento come definito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. A tale scopo, il regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019 ha come obiettivo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento che si applica a qualsiasi tipo di merci, compresi i prodotti fertilizzanti e stabilisce le regole e le modalità di applicazione ai sensi del TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
“Gli Stati membri possono limitare o negare l’immissione in commercio di merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro qualora le restrizioni o la negazione siano giustificati dai motivi enunciati all’articolo 36 TFUE o sulla base di altri motivi di interesse generale riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte (come la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, nonché la tutela della proprietà industriale e commerciale)”.
In Italia, l’operatore economico interessato, prima di rendere disponibili sul mercato italiano i prodotti fertilizzanti legalmente commercializzati in un altro Paese dell’UE, deve chiedere l’autorizzazione preventiva (ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del regolamento 2019/515) in conformità dell’articolo 4 di detto regolamento.
Fonte: www.protezionedellepiante.it
Per tutte le informazioni fare riferimento alla pagina web dedicata al MUTUO RICONOSCIMENTO, nella sezione fertilizzanti www.protezionedellepiante.it/fertilizzanti/